CALZIFICIO M. BRESCIANI

 

Premessa

Il presente documento definisce i valori ed i principi di condotta di Calzificio M. Bresciani SRL (in seguito più semplicemente “Calzificio Bresciani” o anche “Bresciani” ) e al fine del buon funzionamento, dell'affidabilità della gestione, del rispetto delle norme di legge, nonché dell’immagine della Società stessa.

Il presente Codice è espressione di un contesto aziendale ove primario obiettivo è quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative degli interlocutori di Calzificio M. Bresciani SRL e mirando a raccomandare e promuovere un elevato standard di professionalità e vietare quei comportamenti che si pongono in contrasto non solo con le disposizioni normative, di volta in volta rilevanti, ma anche con i valori che si intende promuovere.

Pertanto il presente Codice Etico è finalizzato alla redazione dei protocolli di comportamento al fine di evitare qualsiasi coinvolgimento della Società stessa nell’eventuale realizzazione di condotte penalmente rilevanti ai sensi delle leggi vigenti.

In nessun caso la convinzione di agire nell’interesse e/o a vantaggio di Calzificio M. Bresciani SRL può giustificare una condotta contraria alle leggi vigenti ed alle regole del presente Codice.

Il Codice Etico si configura infatti come strumento di garanzia e di affidabilità, a tutela del patrimonio e della reputazione della Società, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dello stesso e per il miglioramento del contesto sociale in cui il di Calzificio M. Bresciani SRL opera.

 

Destinatari

Il presente documento (“Codice”) è destinato a vincolare i comportamenti di tutti coloro che, in Calzificio M. Bresciani , ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano la gestione e il controllo, nonché di tutti i dipendenti senza eccezione alcuna, dei collaboratori e di chiunque altro intrattenga con Bresciani rapporti d’affari, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, ovvero collabori con essa al perseguimento degli scopi e degli obiettivi aziendali (“Destinatari”).

Il presente Codice Etico ha come destinatario il Calzificio M. Bresciani SRL.

Sono pertanto vincolati al rispetto del Codice tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo, i dipendenti, nonché i consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, tutti i terzi che agiscono per conto di Calzificio M. Bresciani SRL e i partner commerciali della stessa.

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

L’insieme dei principi etici, dei valori e delle regole comportamentali enunciati nel presente Codice devono ispirare l’attività di tutti coloro con i quali la società entri in contatto nel corso della propria attività.

Pertanto il Calzificio M. Bresciani SRL si impegna ad osservare i principi del Codice sia nei rapporti interni fra i destinatari sia nei rapporti fra questi e i soggetti esterni, quali le società controllate o collegate (ove vi siano), i partner commerciali, i clienti e i fornitori con i quali entra in contatto in relazione al conseguimento dei propri obiettivi.

A tal fine la società si impegna a promuovere la massima diffusione anche all’esterno del Codice, provvedendo a svolgere un processo di sensibilizzazione dei suoi contenuti.

Il Codice si applica anche alle attività svolte dalla Società all’estero, pur considerando le differenze esistenti sotto l’aspetto normativo, sociale, economico e culturale.

I destinatari del Codice hanno pertanto l'obbligo di:

- conoscere le norme contenute nel Codice Etico;

- astenersi da comportamenti contrari al Codice Etico;

- rivolgersi ai vertici amministrativi e di controllo di Calzificio M. Bresciani SRL in caso di chiarimenti sulle modalità di applicazione del Codice Etico;    

ugualmente agli stessi organi verrà riferita qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice Etico;  qualsiasi richiesta sia stata loro rivolta di violare il Codice Etico.

 

Art. 2 - Rispetto delle leggi

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro che lavorano per Calzificio M. Bresciani SRL sono tenuti a rispettare con diligenza le norme, le leggi, le direttive, ed i regolamenti nazionali ed internazionali e tutte le prassi generalmente riconosciute dei Paesi in cui si svolge l'attività aziendale.

 

Art. 3 - Canoni di comportamento

Calzificio M. Bresciani SRL nei rapporti d’affari si ispira e osserva i principi di onestà, correttezza, integrità morale, trasparenza delle informazioni, efficienza, buona gestione, rispetto reciproco e della personalità individuale.

Pertanto per ogni rapporto intrattenuto, sia all’interno che all’esterno della Società, tutti, indistintamente, devono condannare qualsiasi forma di illiceità, in quanto la convinzione di agire a vantaggio di Calzificio M. Bresciani SRL non può giustificare in alcun modo l’adozione di comportamenti che siano in contrasto con i principi ed i valori del Codice Etico.

In nessun caso il perseguimento dell’interesse di Calzificio M. Bresciani SRL può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta. Pertanto Calzificio M. Bresciani SRL non intraprenderà né proseguirà alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difformi da quanto stabilito nel Codice Etico.

 

Art. 4 - Responsabilità

Ciascun destinatario del Codice Etico deve svolgere la propria attività lavorativa con impegno professionale, utilizzando al meglio gli strumenti a disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli impegni assunti.

 

Art. 5 - Tutela dell’immagine

La buona reputazione e/o l’immagine di Calzificio M. Bresciani SRL rappresenta una risorsa immateriale essenziale.

I Destinatari si impegnano pertanto a mantenere un contegno decoroso in conformità ai principi dettati dal presente Codice Etico.

 

Art. 6 - Regali e Benefit

Sono vietate pratiche di corruzione, comportamenti collusivi, sollecitazioni dirette e/o attraverso terzi di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri ed, in generale, accettare, chiedere o promettere denaro, regali o benefici di qualsiasi natura, allo scopo di trarre vantaggi indebiti.

In particolare non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, in grado o con la finalità di influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti esclusivamente se di modico valore e con finalità esclusivamente pubblicitaria/promozionale o di immagine.

È altresì proibita l’accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti d’affari con il Calzificio M. Bresciani SRL.

 

Art. 7 - Viaggi d’affari

I viaggi d’affari devono avere esclusivamente uno scopo lavorativo e non devono essere considerati come ricompense di qualunque natura.

 

Art. 8 - Conflitto d’interesse

I Destinatari del Codice Etico devono perseguire, nello svolgimento del proprio incarico, gli obiettivi e gli interessi generali di Calzificio M. Bresciani SRL e si devono astenere da attività, comportamenti e atti comunque incompatibili con gli obblighi connessi ai rapporti intrattenuti con Calzificio M. Bresciani SRL.

Pertanto, non sono consentiti:

 - il perseguimento di interessi personali o di terzi a svantaggio di quelli di Calzificio M. Bresciani SRL;

- lo sfruttamento, nell’interesse personale o di terzi, del nome e della reputazione di Calzificio M. Bresciani SRL, nonché delle informazioni acquisite e delle opportunità d’affari apprese nello svolgimento del proprio incarico;

- l’uso, per scopi diversi da quelli ad essi propri, di beni di cui i Destinatari del Codice Etico dispongano nello svolgimento del proprio incarico.

 I Destinatari del Codice Etico devono riferire senza ritardo le situazioni in cui potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con Calzificio M. Bresciani SRL.

 

Art. 9 - Riservatezza

Nel rispetto della normativa in materia, Calzificio M. Bresciani  mantiene la massima riservatezza su informazioni strategiche o confidenziali dei propri fornitori e partner e dei terzi in generale, dai quali si aspetta il medesimo comportamento, astenendosi dall’utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente (Regolamento UE 2016/679).I Destinatari assicurano la massima riservatezza sulle notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale di Calzificio M. Bresciani SRL acquisite in occasione dell’espletamento del proprio incarico.

 

Art. 10 - Prevenzione del Rischio di Terrorismo e infiltrazioni mafiose e riciclaggio

Calzificio M. Bresciani SRL rifiuta ogni forma di illegalità con particolare riferimento allo svolgimento delle attività connesse al finanziamento del terrorismo, di organizzazioni a delinquere, al riciclaggio e all’autoriciclaggio.

Quanto sopra specificato viene attuato prestando particolare attenzione alla gestione dei flussi finanziari, garantendo la trasparenza degli stessi all’interno della società.

 

Art. 11 - Tutela della privacy

Tutte le informazioni a disposizione di Calzificio M. Bresciani SRL vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati. E’ altresì vietata ogni indagine sulle idee, le preferenze, anche sessuali, religiose e politiche, i gusti personali e la vita privata delle persone.

 

Art. 12 - Contributi e Sponsorizzazioni

La società può aderire a richieste di contributi o sponsorizzazioni destinate a eventi che abbiano un elevato valore culturale, sportivo o benefico ed offrano garanzie di qualità e serietà.

Tutte le iniziative devono essere caratterizzate da liceità e trasparenza ed essere supportate da adeguata documentazione.

 

Art. 13 - Tutela della concorrenza

Calzificio M. Bresciani SRL riconosce che una concorrenza corretta, libera e leale è un fattore decisivo di crescita e di costante miglioramento.

La Società si impegna pertanto ad osservare diligentemente le leggi sulla libera concorrenza.

 

Art. 14 - Attivazione e mantenimento delle relazioni commerciali

Nell’avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e/o fornitori e nella gestione di quelle già in essere, è fatto divieto, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili, nel rispetto delle normative vigenti, instaurare e mantenere rapporti:

- con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed affidabilità commerciale;

- con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolino lo sviluppo umano e contribuiscano a non rispettare la dignità umana e la personalità individuale e/o a violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo il traffico di migranti ovvero il turismo sessuale, ecc.);

- con soggetti che non si impegnino formalmente - ad esempio in ambito contrattuale - a rispettare la normativa di legge vigente in materia tributaria, lavoristica - con particolare attenzione al lavoro minorile - e di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché in generale tutti i principi previsti dal presente Codice Etico.

 

Art. 15 - Rapporti con i clienti

La professionalità, la competenza, la disponibilità, il rispetto e la correttezza rappresentano i principi guida e lo stile di comportamento da seguire nei rapporti con i clienti.

Per tutelare l'immagine e la reputazione di Calzificio M. Bresciani SRL è indispensabile che i rapporti con i clienti siano improntati:

- alla piena trasparenza e correttezza;

- al rispetto della legge;

- all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno sia esterno.

 I contratti e le comunicazioni alla clientela devono essere:

- chiari e semplici;

- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;

- conformi alle politiche commerciali di Calzificio M. Bresciani SRL (ed eventuali altre società controllate o collegate) ed ai parametri in esse definiti;

- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

e violazioni di principi stabiliti dal Codice Etico nei contratti di acquisto comportano sanzioni disciplinari. A tal fine, nei contratti devono essere previste apposite clausole finalizzate a garantire il rispetto del presente Codice Etico. 

 

Art. 16 - Rapporti con i fornitori

La scelta dei fornitori e l’acquisto di beni e servizi sono effettuati in base a valutazioni obiettive circa competenze, competitività, qualità e prezzo.

Nell’ambito delle relazioni con i fornitori, i responsabili ed addetti al processo di acquisto sono tenuti:

- al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, operando sulla base dell'adozione di criteri oggettivi e documentabili;

- a mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori: eventuali rapporti personali degli amministratori e/o consulenti con i fornitori devono essere segnalati al responsabile dell’ufficio acquisti prima di ogni trattativa.

 

Art. 17 - Rapporti con collaboratori esterni 

Calzificio M. Bresciani SRL si impegna a verificare il possesso dei requisiti di professionalità dei collaboratori esterni, nonché la condivisione dei principi e contenuti del Codice Etico.

La società, nella scelta dei consulenti esterni, si impegna:

- ad adottare esclusivamente criteri di valutazione oggettivi; 

- a includere nei contratti di consulenza la conferma di aver preso conoscenza del Codice Etico e l’obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti;

- a riconoscere esclusivamente compensi che trovino adeguata giustificazione nelle caratteristiche dell’incarico da svolgere.

 

Art. 18 - Rapporti tra Società 

Per rapporti tra Società si intendono tutti i rapporti fattuali e negoziali intercorrenti tra Calzificio M. Bresciani SRL e le sue controllanti e/o controllate e/o collegate /partecipate.

Tutti i rapporti devono essere gestiti nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché in ossequio ai principi esposti nel presente Codice.

I rapporti infragruppo devono essere improntati sui principi di trasparenza e correttezza, coesione ed opportunità.

 

Art. 19 - Rapporti con le istituzioni

 I rapporti intrattenuti da Calzificio M. Bresciani SRL con le istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, nonché con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio sono intrattenuti nel rispetto della normativa vigente e dei principi definiti dal Codice Etico.

Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell’interesse di Calzificio M. Bresciani SRL, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea.

E’ vietato indurre chiunque in errore con artifizi o raggiri per procurare alle società un ingiusto profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere indotto in errore è lo Stato o un Ente Pubblico.

Il “profitto ingiusto” può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi, finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico e dall’Unione Europea, anche evasioni fiscali, concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi. 

 

Art. 20 - Rapporti con l’Autorità Giudiziaria 

E’ vietato esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’Autorità Giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

E’ fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell’Autorità.

E’ fatto inoltre divieto, ove contattati dall’Autorità, di rendere falsa testimonianza. 

 

Art. 21 - Rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza 

I rapporti della società con le Autorità Pubbliche di Vigilanza locali, nazionali e sovrannazionali sono improntati alla piena collaborazione e trasparenza.

Le comunicazioni previste dalla legge, nonché la trasmissione dei dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza, devono avvenire in ottemperanza dei principi di tempestività, trasparenza, veridicità e completezza.

E’ fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza anche in sede di ispezione.

E’ fatto altresì divieto di corrispondere, al di fuori dei casi previsti dalla legge, contributi, vantaggi, utilità e regali di qualunque genere ed entità alle Autorità Pubbliche ed ai loro funzionari. 

 

Art. 22 - Trasparenza nella contabilità 

Calzificio M. Bresciani SRL promuove il rispetto della legge e, in particolare, la regolamentazione applicabile relative alla redazione dei bilanci e ad ogni tipo di documentazione amministrativo contabile obbligatoria.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente eseguita, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Ciascuno è tenuto quindi a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;

- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

gni registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. 

In particolare è fatto espresso divieto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o al revisore legale.

Coloro che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a comunicare tali fatti. 

 

Art. 23 - Operazioni sul capitale 

È vietato: 

- anche mediante condotte dissimulate, restituire i versamenti soci in conto capitale o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili, o acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati a riserva, e/o distribuire riserve indisponibili;

- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

 formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società, mediante attribuzione di azioni quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o dei crediti;

- effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote societarie;

- ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori;

- ogni indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

 

Art. 24 - Salute, sicurezza e ambiente 

La tutela dell’ambiente, nonché la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono al vertice delle priorità di Calzificio M. Bresciani SRL che s’impegna a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, sviluppando la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, preservando, soprattutto con azioni preventive, la loro salute e sicurezza.

I responsabili delle attività vigilano sul rispetto delle misure preventive da parte delle risorse da loro coordinate e recepiscono le segnalazioni dei collaboratori per il miglioramento della sicurezza e la salvaguardia della salute.

In nessun caso l’osservanza delle misure di sicurezza viene subordinata all’interesse per la realizzazione del lavoro e al rispetto dei tempi.

Ogni società deve informare tutti i lavoratori delle condizioni imposte dalla legge, nonché delle pratiche e delle procedure, adottate dalla stessa, in materia di sicurezza e salute.

I dipendenti ed i collaboratori di Calzificio M. Bresciani SRL, a loro volta, seguono con serietà e scrupolo le disposizioni in materia di sicurezza che li riguardano e sensibilizzano i colleghi inadempienti.

I lavoratori, in ogni caso, hanno l’obbligo di segnalare al responsabile designato qualunque azione o condizione non conforme alla sicurezza.

E’ severamente vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti di quei lavoratori che, in buona fede, sollevino questioni in materia di sicurezza e salute. 

Calzificio M. Bresciani SRL, inoltre, opererà in modo da preservare e proteggere l’ambiente, nel rispetto di tutta la normativa ambientale, nonché delle ulteriori disposizioni e procedure eventualmente adottate dalla stessa.

 

Art. 25 - Molestie sul luogo di lavoro 

Calzificio M. Bresciani SRL esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di ricatto, indebita pressione psicologica o mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti.

È inoltre vietata qualsiasi forma di violenza o molestia o sessuale o riferita alle diversità personali, politiche, razziali e culturali.

Come già in precedenza enunciato, Calzificio M. Bresciani fa divieto per sé stessa e i suoi collaboratori diretti e indiretti, nonché clienti, fornitori e consulenti, di utilizzo di qualsiasi forma di lavoro minorile o forzato o non tutelato da norme di sicurezza, igiene e rappresentanza sindacale.

 

Art. 26 – Lavoro illegale o clandestino e rispetto orari di Lavoro – salario equo

Calzificio M. Bresciani fa divieto per sé stessa e i suoi collaboratori diretti e indiretti, nonché clienti, fornitori e consulenti, di utilizzo di lavoro illegale o clandestino.

Inoltre il Calzificio si impegna a rispettare e far rispettare le disposizioni applicabili in materia di orario di lavoro, ore di straordinario, ferie e riposo settimanale, in conformità agli standard previsti dalle norme civilistiche, penali e contrattuali tempo per tempo vigenti.

Si impegna altresì al fine di rispettare e far rispettare le disposizioni per un salario equo e per la libertà di associazione sindacale.

 

Art. 27 – Rispetto delle regole doganali 

Calzificio M. Bresciani si impegna a rispettare e far rispettare le disposizioni doganali nazionali, comunitarie ed internazionali, con particolare riguardo alla regolarita’ di tutte le operazioni commerciali sotto il profilo tributario, commerciale, finanziario e di divieto di  riciclaggio e contrabbando e contraffazione.

 

Art. 28 – Tutela della proprietà intellettuale

Calzificio M. Bresciani si impegna costantemente nella tutela dei marchi/brevetti e  della proprietà intellettuale in genere propria e di terzi.

In particolare verrà osservato e fatto osservare l’assoluto riserbo in merito a qualsiasi tipo di informazione, di prodotto, processo o prassi commerciale relativa ai prodotti/marchi/brands di proprietà dei propri committenti.

 

Art. 29 - Violazioni del Codice 

L’osservanza delle disposizioni del presente Codice etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti e collaboratori ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 Codice civile.

L’eventuale violazione delle disposizioni del Codice etico costituisce inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e della contrattazione collettiva applicabile, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Tali provvedimenti disciplinari (comminati a prescindere dall’instaurazione di un processo penale nei casi previsti dalla Legge) potranno consistere in sanzioni di differente grado e vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione della retribuzione e, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa, fatti salvi eventuali ulteriori rimedi previsti dal contratto di lavoro applicato.

Per i componenti degli organi sociali, sarà il Consiglio di Amministrazione a deliberare il provvedimento da adottare commisurandolo alla gravità della violazione.

L’osservanza del presente Codice Etico deve considerarsi inoltre parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei collaboratori, dei consulenti e dei terzi che hanno rapporti d’affari con Calzificio M. Bresciani SRL.

L’eventuale violazione delle disposizioni ivi contenute, lede il rapporto fiduciario con Bresciani e potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge con riguardo alla risoluzione del contratto o dell’incarico conferito, e al risarcimento dei danni derivati.

 

Art. 30 - Disposizioni finali

Il Codice Etico è approvato dall’Organo Amministrativo di Calzificio M. Bresciani SRL che lo adotta con apposita delibera del proprio organo amministrativo.